SICUREZZA ANTINCENDIO IN CONDOMINIO

Conoscere le norme antincendio e le buone pratiche da attuare in caso di incendio in casa o nei luoghi comuni è molto importante. Lo è altrettanto conoscere le ultime norme legislative in materia di condominio, su chi ricade la responsabilità e chi dovrà provvedere al risarcimento danni.

 

Il 25 Gennaio 2019 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 Febbraio 2019, contenente il testo delle modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto 16 maggio 1987 n.246, concernente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione.

Le nuove disposizioni progettuali, sancite dal decreto, riguardano:

–       Edifici civili di nuova realizzazione, per i quali le nuove regole sono già entrate in vigore il 6 maggio 2019.

–       Edifici civili già esistenti, oggetto di interventi successivi all’entrata in vigore del decreto, comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate.

Il decreto contiene prescrizioni volte ad ostacolare la propagazione di un eventuale incendio attraverso le facciate, ritenute elementi sensibili dal punto di vista della sicurezza incendio.

Serve dunque a limitare la probabilità che un incendio, originatosi in un appartamento, possa coinvolgere altri vani dell’edificio, attraverso fiamme e fumi caldi che fuoriescano da aperture e cavità delle facciate. Ma non solo, altri obiettivi del decreto sono limitare che un incendio esterno (come un edificio adiacente in fiamme o a livello stradale) possa propagarsi sul nostro edificio e evitare la caduta di parti della facciata, compromettendo l’esodo in sicurezza dei condomini e l’intervento dei soccorsi.

 

Veniamo ora alle responsabilità e al risarcimento danni.

La norma a cui si fa riferimento per gli incendi in condominio è l’art. 2051 del Codice Civile, da cui si evince che in caso di affitto di un appartamento o un’unità immobiliare, come può essere un garage, un ufficio, uno spazio commerciale, la responsabilità è di chi lo abita, in caso di appartamento, o di chi lo gestisce, in caso di negozio o ufficio; il responsabile non è quindi il proprietario, ma l’affittuario, poiché custode del bene; mentre, se l’appartamento o l’unità immobiliare non è abitata, il responsabile resta il proprietario.

 

Scenari e cause più comuni di incendi in appartamenti sono lo scoppio delle caldaie, le fughe di gas, ma anche l’incendio causato dall’errato spegnimento del mozzicone di sigaretta o dalla pentola lasciata sul fuoco. Inoltre possono nascere incendi anche dagli spazi comuni di un condominio, come ad esempio dall’ascensore, da una canalina elettrica o da una delle condutture del gas sulla facciata esterna.

Nel primo caso, cioè di un incendio causato in appartamento, nel caso si fosse propagato al di fuori, bisognerà risarcire i danni ai proprietari delle singole unità danneggiate e, in caso di danni alle parti comuni, risarcire anche il condominio.

Nel secondo caso, cioè di un incendio originatosi in uno spazio comune, se il danno rimane circoscritto alla zona comune, allora ogni singolo condomino è ritenuto responsabile e dovrà sostenere le spese divise secondo i criteri millesimali. Qualora, invece, l’incendio non rimanga circoscritto, ma coinvolga gli appartamenti vicini, allora si procederà a risarcire i danni anche ai singoli proprietari degli immobili danneggiati.

In caso, però, venga provata una situazione di incendio doloso, riconducibile a terzi, ad esempio un incendio causato volontariamente o per negligenza, la responsabilità cadrà totalmente su tali soggetti.

In ognuno di questi casi, sarà comunque l’autorità giudiziaria a valutare il caso. Spetterà, quindi, al giudice l’ultima parola per stabilire la responsabilità ed eventuali risarcimenti danni