GARAGE E PARCHEGGI CONDOMINIALI

La questione del parcheggio in condominio è sempre una nota dolente, causa di tante liti.

Supponiamo di essere proprietari di un garage condominiale e di trovare un’auto parcheggiata in quello spazio che di solito permette le manovre necessarie al parcheggio, impedendoci di entrarvi agevolmente; oppure siamo noi a voler occupare, con una seconda vettura, lo spazio antistante l’entrata del nostro box auto. Il proprietario ha dei diritti da far prevalere in tal senso? Abbiamo la facoltà di poter usufruire di uno spazio comune liberamente o vengono minati i diritti degli altri condomini?

Il corridoio del garage, che dà accesso ai singoli box, e le nicchie, che ne permettono l’ingresso, sono parti comuni condominiali.

La norma regolatrice è costituita dall’articolo 1102 del Codice Civile, la quale stabilisce che ciascun condomino può servirsi degli spazi comuni, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.

D’altro canto chi impedisce completamente il passaggio, bloccando l’entrata all’altrui garage, anche solo per pochi minuti, o peggio come abitudine, commette un reato; il danneggiato potrebbe procedere con una querela e conseguentemente iniziare un processo penale. Ciascun condomino ha, dunque, diritto di servirsi del bene comune nella sua pienezza ed interezza, anche con uso più intenso, a condizione che non sia però pregiudicata la facoltà degli altri condomini di usufruire parimenti del bene. Nel momento in cui il veicolo posto dinanzi al nostro box o in una nicchia ci impedisca una facile manovra, il proprietario del suddetto veicolo sarà tenuto al risarcimento danni.

Se noi, in quanto possessori di un secondo veicolo, volessimo parcheggiarlo di fronte al nostro box auto, la prima cosa da fare è consultare il regolamento di condominio, così da scoprire se ciò è specificatamente permesso oppure no. Nonostante tale spazio sia di uso comune, il proprietario potrà chiedere all’amministratore che l’assemblea condominiale decida, a maggioranza, se concedere questa facoltà, che non dovrà comunque recare disagio agli altri condomini.

Qualora, invece, ci trovassimo di fronte a un garage esterno, su suolo pubblico e su pubblica via, e volessimo vietare a chiunque il parcheggio o la sosta dinanzi all’entrata del nostro garage, bisognerà richiedere al proprio comune il passo carrabile.

Essendo uno spazio demaniale e quindi pubblico, con l’apposizione del passo carrabile, si vieterà a tutti di sostare, compreso il proprietario del garage che avrà il solo diritto di transito.