IMU E TASI: PROPRIETARI E AFFITTUARI

Lunedì 17 giugno 2019 scade il termine ultimo per il pagamento del primo acconto IMU e TASI: cosa sono, quali le differenze e chi è tenuto al pagamento in caso di immobile dato in affitto?

TASI è l’acronimo per Tassa sui Servizi Indivisibili, cioè quei servizi erogati dal comune come illuminazione, cura del verde, pulizia stradale, utilizzati da tutti e quindi caratterizzati dall’impossibilità di individuare un’utenza specifica. Si applica per le prime case solo se considerate di lusso (quindi delle categorie A/1, A/8 e A/9) e per tutte le seconde abitazioni e altri immobili.

Essendo un tributo sui servizi locali, questa tassa si applica anche agli inquilini in affitto: bisogna far riferimento alle delibere del proprio Comune e, nel caso di mancanza di indicazioni, l’importo dovrà essere saldato per il 90% dal proprietario e per il 10 % dall’inquilino.

Bisogna però considerare alcune esenzioni:

–       L’inquilino è tenuto al pagamento della percentuale della TASI solo se il contratto di affitto è superiore a 6 mesi. In caso contrario soltanto il proprietario pagherà l’imposta.

–       Se l’affittuario è residente nella casa in affitto può beneficiare dell’esenzione TASI 2019: l’immobile è considerato come prima casa per l’affittuario, quindi esentato dal pagamento; il proprietario dovrà pagare solamente la sua percentuale e non quella dell’affittuario esentato.

–       Se l’affittuario è residente ma l’immobile è considerato di lusso (delle categorie A/1, A/8 e A/9), allora non sarà esentato e dovrà provvedere al pagamento della propria percentuale.

–       Se l’inquilino non è residente, l’immobile è considerato come seconda casa e quindi dovrà versare la TASI sul secondo immobile.

–       Sono totalmente esonerati gli studenti universitari fuori sede che abbiano o meno trasferito la propria residenza.

In caso di mancanza di pagamento da parte dell’inquilino o del proprietario, il comune potrà rivalersi solo su chi dei due è moroso e non su entrambi.

 

IMU è l’imposta municipale unica, cioè la tassa sulla proprietà degli immobili. Come per la TASI, l’IMU va pagata per le prime case solo se considerate di lusso (quindi delle categorie A/1, A/8 e A/9) e per tutte le seconde abitazioni e altri immobili.

In particolare per le abitazioni di lusso si applica l’aliquota deliberata dal comune e la detrazione fissa di 200 euro; mentre, per il calcolo dell’IMU sulle seconde abitazioni o altri immobili sono presenti online diversi siti web che ne permettono il calcolo (https://www.amministrazionicomunali.it/imu/calcolo_imu.php#), oppure ci si può rivolgere all’agenzia dell’entrate o al comune di pertinenza, che potranno fornirvi del modello F24 già compilato e pronto all’uso.

Per gli inquilini in affitto, la legge prevede che sia solo ed esclusivamente il proprietario dell’immobile a versare quanto dovuto.

In caso di immobili affittati con contratti a canone concordato si potrà avere una riduzione sia IMU che TASI del 25%.

 

Vi ricordiamo, infine, che il termine ultimo per il pagamento delle due imposte IMU e TASI è fissato al 17 giugno 2019 per il primo acconto, mentre a dicembre 2019 per il secondo acconto, ma, se vorrete, potrete anche pagare tutto in unica soluzione entro lunedì 17 giugno.