REVOCA DELL’AMMINISTRATORE NEGLIGENTE

Un post di sicuro interesse per molti…..

La riforma del condominio (L.220/2012), entrata in vigore il 18 Giugno 2013 ha chiarito le possibilità e i modi di ‘licenziare’ il proprio amministratore di condominio. Vediamoli insieme:

 

 

  1. Revoca assembleare

In ogni momento l’assemblea può revocare il proprio amministratore senza bisogno di giustificare la sua scelta. (senza ‘giusta causa’). Infatti così recita l’11° comma dell’art.1129 del c.c. “La revoca dell’amministratore può esser deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio”. (la maggioranza è di 500 millesimi e della maggioranza dei presenti in assemblea).

 

2. Revoca giudiziale

Qualsiasi condomino (anche uno soltanto) può ricorrere al giudice per far revocare il proprio amministratore quando l’amministratore ha compiuto gravi irregolarità. E più precisamente per

1.  L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale (entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio).

2. Il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge.

3. La mancata tempestiva comunicazione all’assemblea dei condomini di una citazione o un provvedimento riguardante il condominio che abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore.

4. La mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea.

5. La mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente postale o bancario, intestato al condominio.

6. La gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini.

7. L’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio.

8. Qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.

9. La mancata diligente tenuta dei seguenti registri: anagrafe condominiale, verbale delle assemblee, nomina e revoca dell’amministratore, nonché di contabilità.

10. L’omessa comunicazione al condomino che ne faccia richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.

11. L’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati (anagrafici, professionali, etc.) da farsi al momento dell’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico.

Ci sono altri comportamenti negligenti dell’amministratore che sono censurabili e che, se reiterati, possono determinare una legittima revoca giudiziale ma di questi ne parleremo nel prossimo post…